Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c.
Con l’approvazione della c.d. Legge Comunitaria 2008 è stato modificato l’art. 2250 c.c. che prevede l’obbligo di indicare alcune informazioni relative alla società in tutti i documenti (fatture, contratti, lettere, ecc.). Le novità introdotte riguardano solamente le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.); nulla cambia infatti per quanto riguarda le società di persone.
Il nuovo art. 2250 c.c. prevede che le seguenti informazioni:
- denominazione sociale;
- indirizzo completo sede legale;
- codice fiscale e partita IVA;
- importo capitale sociale con indicazione della parte versata;
- registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale);
- numero REA.
siano obbligatoriamente riportate anche nel sito internet e nelle e-mail della società.
È necessario quindi provvedere ad aggiornare i siti internet e le firme delle e-mail delle società di capitali onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).
Le novità in commento decorrono dal 29/07/2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata Legge Comunitaria 2008).
Colgo l’occasione per ricordare che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma, applicatabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane comunque efficace e qualora non venisse correttamente applicata esporrebbe la società al rischio di essere sanzionata.
rif: http://www.mauromichelini.it/dati-societari-anche-nel-sito-internet-il-nuovo-art-2250-c-c/